Il profilo del PROFESSIONISTA OLISTICO
La medicina naturale e le tecniche olistiche sono sempre più richieste, e le figure che escono da questi percorsi
saranno i professionisti del domani. Questi fanno una scelta di vita, hanno un ideale da perseguire per far ritrovare all’ umanità l’equilibrio e la naturalità perduti.
Elenco figure professionali del settore olistico
I Professionisti hanno l’obiettivo di educare al benessere globale e alla crescita personale.
L’intento della medicina biointegrativa e delle discipline olistiche è quello di aiutare a ritrovare l’equilibrio energetico della salute e a condurre una vita serena per questo motivo il termine “guarigione” va inteso come sintomo di serenità, situazione di benessere, riequilibrio energetico vitale mentre il termine “cura” è invece inteso come premura, responsabilità e attenzione nei confronti della persona considerata in termini olistici.
Il professionista, nello svolgere la propria attività, usa principalmente le mani, in alcune tecniche le ginocchia, i gomiti (Floriterapia, riflessologia plantare, Fitoterapia ecc.), nelle varie tipologie di massaggio si ricorre all’ausilio di creme e olii non farmacologici, aromi…
non utilizzano prodotti estetici, né macchinari, né fanno trattamenti estetici perché è attività esclusiva delle estetiste, non definiscono i loro clienti "pazienti" perchè tale definizione è in uso dai terapisti qualificati o laureati.
Questi operatori hanno come obiettivo una popolazione che conduce stili di vita sani, e con stili di vita sani si intendono sana alimentazione, sana attività motoria, sana attività psicologica e intellettuale, una popolazione che si ammala di meno e pesa di meno sul bilancio della singola azienda sanitaria. Questo è LORO il campo di azione.
Chi può diventare PROFESSIONISTA del settore olistico
Tutti lo possono diventare, purchè si adeguino alla legge 4 del 14 gennaio 2013 che regolamenta il settore stesso.
Ci si può rivolgere ad Enti di Formazione che propongono corsi “riconosciuti” per conseguire un attestato professionale, oppure si possono seguire corsi di scuole o istituti non riconosciuti, dove è possibile frequentare corsi a livello amatoriale.
I requisiti necessari per accedere alla formazione sono:
DOVE E COME PUO' LAVORARE
saranno i professionisti del domani. Questi fanno una scelta di vita, hanno un ideale da perseguire per far ritrovare all’ umanità l’equilibrio e la naturalità perduti.
Elenco figure professionali del settore olistico
- Operatore del Benessere (consigliato affiancare sempre il termine olistico)
- Operatore Olistico
- Naturopata
- Counselor
- Operatore Medicine non convenzionali
- Operatore Discipline Bionaturali.
- Operatore tecniche di massaggio orientale.
- Terapeuta energetico
- Artiterapeuta
- Terapeuta naturale.
- Operatore reiki, ecc.
I Professionisti hanno l’obiettivo di educare al benessere globale e alla crescita personale.
L’intento della medicina biointegrativa e delle discipline olistiche è quello di aiutare a ritrovare l’equilibrio energetico della salute e a condurre una vita serena per questo motivo il termine “guarigione” va inteso come sintomo di serenità, situazione di benessere, riequilibrio energetico vitale mentre il termine “cura” è invece inteso come premura, responsabilità e attenzione nei confronti della persona considerata in termini olistici.
Il professionista, nello svolgere la propria attività, usa principalmente le mani, in alcune tecniche le ginocchia, i gomiti (Floriterapia, riflessologia plantare, Fitoterapia ecc.), nelle varie tipologie di massaggio si ricorre all’ausilio di creme e olii non farmacologici, aromi…
non utilizzano prodotti estetici, né macchinari, né fanno trattamenti estetici perché è attività esclusiva delle estetiste, non definiscono i loro clienti "pazienti" perchè tale definizione è in uso dai terapisti qualificati o laureati.
Questi operatori hanno come obiettivo una popolazione che conduce stili di vita sani, e con stili di vita sani si intendono sana alimentazione, sana attività motoria, sana attività psicologica e intellettuale, una popolazione che si ammala di meno e pesa di meno sul bilancio della singola azienda sanitaria. Questo è LORO il campo di azione.
Chi può diventare PROFESSIONISTA del settore olistico
Tutti lo possono diventare, purchè si adeguino alla legge 4 del 14 gennaio 2013 che regolamenta il settore stesso.
Ci si può rivolgere ad Enti di Formazione che propongono corsi “riconosciuti” per conseguire un attestato professionale, oppure si possono seguire corsi di scuole o istituti non riconosciuti, dove è possibile frequentare corsi a livello amatoriale.
I requisiti necessari per accedere alla formazione sono:
- aver compiuto il diciottesimo anno di età
- aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o qualifica professionale almeno biennale rilasciata al termine di percorsi di istruzione formazione professionale.
DOVE E COME PUO' LAVORARE
- Lavorare in autonomia come professionista con regolare Partita Iva, presso abitazione, a domicilio, studio di terzi, studio personale: come Contribuente ordinario, soggetto a imposta come chiunque altro o Contribuente minimo, tassazione separata, con la Partita Iva, si ha dei costi, ma si è in regola con i controlli e non si ha le restrizioni del lavoro occasionale;
- Aprire uno studio olistico o centro olistico: L’operatore può svolgere la propria attività in uno studio olistico, cioè un’abitazione privata dove nessuno può accedere senza autorizzazione, o in centro olistico, che è un locale aperto al pubblico e può entrare chi desidera come se fosse un negozio.
- Aprire un centro massaggi o centro benessere: l’operatore del benessere può aprire un centro benessere a condizione che non si svolgano nel centro pratiche estetiche o terapeutiche. Gli operatori del benessere sono lavoratori autonomi e non aziende, quindi non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. Nella dichiarazione di inizio attività deve essere espressa l’eventuale opzione per i regimi agevolato: contribuenti minimi, nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.Per quanto riguarda l’Inps è necessaria l’iscrizione nella gestione separata.
- Costituire un’Associazione culturale o sportiva dilettantistica: quest’ultima è esente dai contributi sotto un certo numero di incassi annuali, però devono essere presenti sport (yoga, Shiatsu e massaggi non sono considerati sport). L’ associazione deve essere senza scopo di lucro, cioè gli utili devono essere utilizzati per le attività che riguardano l’associazione stessa, occorre indire riunioni mensili e redigerne i verbali.
- Lavorare per conto di terzi: come dipendente, o prestazione occasionale di mano d’opera (lavoro occasionale deve essere prestato verso un soggetto Iva, non verso un privato, e non dev’ essere continuativo e non si deve aver aperto la partita Iva nei tre anni precedenti);
- Si può lavorare presso centri benessere come operatore del benessere con attestati di frequenza rilasciati dalle varie associazioni, se l’assunzione avviene come dipendente in un centro benessere/termale (ditta iscritta alla CCIAA come artigiana) l’operatore del benessere in base al CCNL Acconciature/Estetica può essere inquadrato come massaggiatore III livello.
REGOLAMENTAZIONE LEGISLATIVA del settore "professioni non organizzate"
Il settore Benessere Olistico è regolamentato dalla legge 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”
La legge dà piena applicazione al principio di sinergia tra legislazione e normazione tecnica.
In particolare l’articolo 6 “Autoregolamentazione volontaria”. Tuttavia, pur NON rendendo obbligatorio la certificazione delle norme UNI, definisce quei principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato dell’attività professionale che la norma tecnica di fatto garantisce.
E’ importante porre l’attenzione sull’ inserimento nella legge degli articoli relativi alla normazione e alla certificazione di conformità.
A questo proposito va precisato che l’attestazione di competenza rilasciata dalle Associazioni di categoria professionali e la certificazione di terza parte sono qualificazioni differenti.
In merito alla qualifica della professionalità è opportuno fare le seguenti distinzioni:
- L’attestazione di prima parte è l'attestato rilasciato dalla scuola/ente di formazione al termine del percorso.
- L’attestazione di seconda parte è l’attestato rilasciato dall’associazione di categoria professionale, la quale pone tra i requisiti di appartenenza per i soci l’obbligo di aggiornamento professionale costante. A sua volta l’associazione di categoria è tenuta a garantire di essere in possesso di un sistema certificato di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il suo settore di competenza.
- La certificazione di terza parte è rilasciata da un ente terzo (che non è una scuola di formazione o un’associazione di categoria), abilitato a conferire, a seguito di un esame, il bollino di qualità professionale.
Va precisato che la Legge 4/2013 non richiede che l’Operatore olistico/DBN sia in possesso di attestazione di seconda parte o di certificazione di terza parte. Da questo punto di vista non vi è alcun obbligo.
Tuttavia il fatto che il professionista si sottoponga a esami e verifiche rappresenta per l’utente una maggiore garanzia di competenza.
Le associazioni professionali in elenco del Mi.S.E. partecipano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali all’interno di tavoli di elaborazione specifici oppure inviando proposte all’ente di normazione.
COSA SONO gli ECP (Educazione Continua Professionale)
è l’unità di misura del valore acquisito tramite la partecipazione ad attività di accrescimento e approfondimento di conoscenze e competenze professionali, nonchè l'aggiornamento attraverso la partecipazione ad iniziative culturali in ambito specialistico e professionalizzante. Le attività formative che prevedono rilascio di ECP sono extradidattiche:
- CONVEGNI
- CONFERENZE
- MASTER
- WORKSHOP
- SEMINARI
- LABORATORI ESTERNI
Di seguito alcuni elementi importanti da avere presenti, per essere in regola con l’attuale legislazione:
Cosa NON E' il professionista del settore Olistico
Per quanto riguarda la compilazione della ricevuta si indica il “nome del trattamento“, specificando “prestazione non sanitaria e non estetica“, infine indicare la “libera professione ai sensi della legge 4 del 2013“, quest’ultima frase è consigliabile metterla su tutte le comunicazioni verso l’utente (volantino, sito web, fatture, ecc.) in maniera tale di evitare qualsiasi rischio di invasione di campi altrui.
La legge n.4 del 2013 è applicata su tutto il territorio nazionale, le Regioni possono solamente mettere alcune regole seguendo la legge nazionale ma assolutamente non che siano in disaccordo con tale legge.
La Regione non può far altro che istituire un registro, non può decidere il riconoscimento o meno di alcun operatore del benessere.
Gli attestati ottenuti in Italia, in qualsiasi regione, valgono in tutto il territorio italiano così come gli attestati presi in Europa valgono anche in Italia.
- a partire dal 10 febbraio 2013, chiunque svolga una delle professioni riconducibili alla legge 4/2013 è tenuto ad indicare in ogni documento e nel rapporto scritto con il cliente (fattura, ricevuta, ecc.) il riferimento alla suddetta legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori e l’inosservanza è sanzionata con pene pecuniarie importanti
- la dicitura da inserire nei vari documenti (ricevute, e-mail, consenso informato e materiale informativo) è: “Disciplinato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U. 26 gennaio 2013, n. 22)”
- la legge 4/2013 non obbliga l’iscrizione ad Associazioni di Categoria Professionali o a enti come la UNI. E’ una libera scelta (seppur consigliata) del professionista quella di preferire un’attestazione della propria qualifica da parte di un’associazione di categoria professionale.
- le associazioni di categoria professionali hanno il compito di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e per tutelare gli utenti
- l’iscrizione ad una associazione professionale accreditata attesta che l’Operatore rispetta gli standard qualitativi e di qualificazione professionale secondo i principi ed i criteri stabiliti dall’Unione Europea.
- In conclusione, è importante proporsi con chiarezza e trasparenza al pubblico, utilizzando anche moduli informativi e consensi sui trattamenti da far visionare e firmare al cliente prima di qualsiasi consulenza o trattamento.
Cosa NON E' il professionista del settore Olistico
- NON ha ottenuto laurea in fisioterapia, in medicina o sono qualificati massofisioterapisti (prima del 1996) non possono utilizzare la parola “terapia”, di conseguenza i loro clienti non possono essere considerati pazienti.
- NON va considerato come un’estetista-operatore del benessere, le definizioni (anche se uguali non vanno confuse, in quanto il primo tratta il benessere della persona nella sua totalità (corpo-mente-spirito) mentre la seconda mira a trattare un inestetismo.
- NON è un operatore sanitario e non si sostituisce ad esso, il suo ruolo si attiene allo stile di vita delle persone. Importante ripetere che le discipline naturali non convenzionali non hanno alcuna finalità terapeutica dal punto di vista della medicina tradizionale e non rientrano in nessuna delle attività caratteristiche della professione medica. Non consistono nella formulazione di diagnosi o nell’ indicazione di prognosi, in relazione a malattie o disfunzioni del corpo o della mente, in atto o prevedibili, nonché nella prescrizione di terapie e pratiche di prevenzione o nella manipolazione del corpo umano sempre a scopo curativo o preventivo secondo la medicina convenzionale. L’operatore del benessere non consiglia mai la sospensione di terapie in atto di nessuna fattispecie, indicando di rimanere sempre sotto controllo medico in quanto non si sostituisce allo stesso.
Per quanto riguarda la compilazione della ricevuta si indica il “nome del trattamento“, specificando “prestazione non sanitaria e non estetica“, infine indicare la “libera professione ai sensi della legge 4 del 2013“, quest’ultima frase è consigliabile metterla su tutte le comunicazioni verso l’utente (volantino, sito web, fatture, ecc.) in maniera tale di evitare qualsiasi rischio di invasione di campi altrui.
La legge n.4 del 2013 è applicata su tutto il territorio nazionale, le Regioni possono solamente mettere alcune regole seguendo la legge nazionale ma assolutamente non che siano in disaccordo con tale legge.
La Regione non può far altro che istituire un registro, non può decidere il riconoscimento o meno di alcun operatore del benessere.
Gli attestati ottenuti in Italia, in qualsiasi regione, valgono in tutto il territorio italiano così come gli attestati presi in Europa valgono anche in Italia.